Rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla seguente questione: «Se, in tema di impugnazioni, l'onere formale di deposito dello specifico mandato ad impugnare posto - a pena di inammissibilità - a carico del difensore d'ufficio dell'imputato dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, si applichi anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato».
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