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Se l'art. 16, co. 9, lett. c-bis), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221, debba o meno trovare applicazione anche nei confronti degli Uffici giudiziari che, anteriormente all'entrata in vigore dello stesso d.l. n. 179, siano stati autorizzati, con apposito decreto ministeriale e ai sensi dell'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni in l. 6 agosto 2008, n. 133, così come novellato dall'art. 4, co. 3, lett. a), del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modificazioni nella l. 22 febbraio 2010, n. 124, a notificare gli atti inerenti a procedimenti penali, diretti a persone diverse dall'imputato, mediante la posta elettronica certificata.