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La Sezione V ha stabilito che è inammissibile l'atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero a mezzo fax, in quanto tale modalità di trasmissione non é prevista dalla legge, la quale stabilisce soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto.