Notificazioni - Trib. di Lecce , (ord.) Sez. Riesame, 12 febbraio 2016, Zacheo, con nota di V. Cuneo

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L’onere informativo dettato dall’art. 299 c.p.p. (come modificato dal D.L. 93/2013 conv. in L. 119/2013), che prevede la preliminare notifica alla “persona offesa” della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in atto nei confronti dell’indagato (o imputato), non trova applicazione nei procedimenti per omicidio, atteso che, in tal caso, la persona offesa muore (dunque cessa di esistere) come conseguenza del reato, stante l’impossibilità di applicare, in relazione alla predetta disciplina informativa, la norma di cui all’art. 90, co. 3, c.p.p., che estende i diritti e le facoltà della persona offesa deceduta in conseguenza del reato ai prossimi congiunti della stessa.