La Corte di cassazione ha stabilito che: "il decreto di citazione in appello potrà essere ritualmente emesso soltanto dopo che, in caso di sentenza contumaciale in primo grado, la notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della decisione sia stata regolarmente effettuata all'imputato, e i relativi termini di impugnazione siano trascorsi. In caso contrario, l'emissione del decreto di citazione appare lesivo dell'esercizio del diritto di difesa".
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