La prima sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata – con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost. – la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis comma 1, 58-ter O.P. e 2 d.l. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 1991, «nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale».
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