Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Omesso versamento IVA - Cass., Sez. III, 14 marzo 2014 (c.c. 22 gennaio 2014), P.M. in proc. Faotto ed altri

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Segnaliamo la sentenza in evidenzia per aver stabilito diversi principi di diritto che determinano le coordinate della fattispecie criminosa di cui all'art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000 (Omesso versamento IVA). In particolare:


1) Il reato di cui all'art. 10-ter, pur indicando quale soggetto attivo "chiunque" non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, ha natura giuridica di reato proprio, in quanto la condotta illecita è integrabile unicamente dai soggetti IVA, imprenditori e lavoratori autonomi, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è dovuta l'imposta.


2) Il reato di cui all'art. 10-ter non è un reato con condotta di natura esclusivamente omissiva, ma è un reato a condotta "mista", in parte attiva ed in parte omissiva, in cui la componente attiva è riconducibile alla prestazione della dichiarazione annuale IVA da parte di chi è obbligato a tale adempimento, da cui emerga un debito di imposta superiore alla soglia di euro cinquantamila, mentre quella omissiva - su cui è incentrato l'intero disvalore della fattispecie - è rappresentata dall'omesso versamento dell'IVA, liquidata dal contribuente nella relativa dichiarazione.


3) Il dolo generico, normativamente richiesto per la punibilità del reato di cui all'art. 10-ter, richiede che il soggetto attivo con "coscienza e volontà" presenti una dichiarazione IVA e ometta il versamento entro il termine stabilito, ovverosia entro il 27 dicembre del successivo periodo d'imposta, delle somme in essa indicate a favore dell'Erario; tale elemento psicologico deve investire l'elemento costitutivo del reato costituito dal superamento della soglia di punibilità richiesta dalla legge, ciò che comporta che l'agente debba avere anche la consapevolezza che dette somme superino la soglia di € 50.000.


4) Il reato di cui all'art. 10-ter, quale reato a condotta "mista", in parte attiva ed in parte omissiva, non è configurabile a titolo di tentativo, in quanto, avuto riguardo alla parte di condotta penalmente rilevante (l'omissione), o il termine del 27 dicembre del successivo periodo d'imposta, entro il quale si deve adempiere, è scaduto, ed allora il reato è già consumato, oppure il predetto termine non è ancora scaduto, ed allora il soggetto obbligato può ancora adempiere.


5) Ai fini della sussistenza del dolo generico richiesto per la punibilità del reato di cui all'art. 10-ter, il giudice deve accertarne l'esistenza, attesa la non configurabilità del tentativo, nel momento in cui il reato si perfeziona, ossia alla data di scadenza ultima entro cui effettuare il versamento.


6) La natura giuridica di reato a condotta mista (commissiva, quanto alla presentazione della dichiarazione; omissiva, quanto al mancato versamento, momento che qualifica la rilevanza penale del fatto) del reato di cui all'art. 10-ter è punibile a titolo di dolo eventuale in caso di coincidenza soggettiva tra chi presenta la dichiarazione IVA e chi omette di versare alla scadenza l'IVA dichiarata. Ne consegue che la punibilità è esclusa nel caso in cui il soggetto tenuto all'adempimento fiscale penalmente rilevante (cioè versare l'IVA dichiarata) sia un soggetto diverso da quello che aveva presentato la dichiarazione IVA, salvo che la Pubblica Accusa non dimostri o l'esistenza di un'inequivoca preordinazione soggettiva della condotta rispetto all'omissione penalmente rilevante ex art. 10-ter (quale, ad esempio, un fatto volontario finalizzato artatamente alla dismissione della carica di amministratore), oppure l'esistenza, da parte di chi ha presentato la dichiarazione, di un contributo causale, materiale o morale (da valutarsi a norma dell'art. 110 c.p.), all'omissione di chi, al momento della scadenza, sia obbligato al versamento dell'imposta dichiarata.