«Sebbene nell’ambito dell’art. 41-bis, co. 2-quater, ord. penit. l’applicazione della durata minima non debba essere collegata a fattori propriamente eccezionali, non debba essere necessariamente di breve durata, non richieda un apposito provvedimento motivato da comunicare al Provveditore regionale e alla Magistratura di Sorveglianza, tuttavia l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione nella scelta fra la durata massima e quella minima va giustificato e deve rispondere in concreto (non per astratte indicazioni generalizzate valevoli per qualsiasi istituto), a ragioni di sicurezza, di ordine, di organizzazione interna, che davvero non rendano possibile consentire ai detenuti di permanere all’aperto per due ore al giorno (in aggiunta al tempo da tra-scorrere negli spazi interni comuni)».
Ordinanza
Nota di E. Addante, Il diritto alla permanenza all’aria aperta per il detenuto sottoposto al regime detentivo speciale: un’evasione dalla legalità
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