La Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui: ai fini dell'ammissione a benefici penitenziari che presuppongano la prova della collaborazione con la giustizia dell'interessato, gli elementi qualificanti tale collaborazione devono essere accertati dal giudice anche d'ufficio, ma alla parte incombe l'onere di allegazione e di prospettazione di circostanze idonee a dimostrare l'impossibilità di un'utile collaborazione ai sensi del combinato disposto artt. 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354.
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