Ai fini della concessione di un permesso premio, la devoluzione al tribunale di sorveglianza dell'accertamento incidentale della collaborazione impossibile, ai sensi dell'art. 4-bis, co. 1-bis,
ord. pen. non investe la valutazione sull'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, costituente concorrente ma autonoma condizione per la concessione dei benefici, che spetta al giudice di sorveglianza investito della richiesta del beneficio, al quale spetta altresì svolgere l'indagine tramite il C.P.O.S.P. prevista dal medesimo art. 4-bis, co. 2.
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