La Corte di cassazione ha stabilito che: "la sussistenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata costituisce uno dei presupposti per la sottoposizione dello stesso al regime di cui all'art. 41-bis, ord. pen., ma l'avvenuta applicazione di tale norma nei confronti di un detenuto non può essere utilizzata, senza i necessari approfondimenti valutativi, per affermare sic et simpliciter che egli non possa usufruire dei permessi premio". A breve disponibile la nota di C. Florio
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