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Il ricorso per cassazione di un detenuto, in espiazione di pena relativa a taluno dei particolari delitti indicati nell’art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, volto all’applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale per il passato, formulata nella vigenza del tenore normativo contenuto nell’art. 4, co. 4, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, deve essere rigettato in quanto quest’ultima disposizione è stata eliminata in sede di conversione dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10.