Le Sezioni unite hanno stabilito che: "il Ministero della Giustizia, ricorrente avverso provvedimento del Tribunale di sorveglianza emesso ai sensi dell'art. 35-bis e 35-ter, legge n. 354 del 1975, non deve essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nel caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.".
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