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L’effetto estintivo della pena detentiva conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale non costituisce un’estinzione in senso proprio poiché deriva da una particolare modalità di esecuzione della pena stessa. A tale effetto estintivo, pertanto, non si ricollega l’inapplicabilità delle misure di sicurezza prevista dall’art. 210, co. 2, c.p.