Ordinamento penitenziario - Trib. Sorv. Milano, 15 aprile 2014 (c.c. 10 aprile 2014), Berlusconi

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Il Tribunale ha stabilito che la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale deve essere applicata in seguito alla valutazione del Giudice di Sorveglianza dei comportamenti concreti dell’imputato tenuti durante l’esecuzione della pena, quando la stessa sia reputata idonea a contenere il pericolo di recidiva. Gli stessi dovranno mantenersi nell’ambito delle regole della civile convivenza, del decoro e del rispetto delle Istituzioni e ciò è richiesto, a maggior ragione, stante la condizione sociale ed economica culturalmente privilegiata a cui il condannato appartiene.