Ordinamento penitenziario - Tribunale di Sorveglianza di Ancona, (ord.) 1° marzo 2017, con nota di F. Fiorentin

“Lo spazio minimo individuale in cella collettiva deve essere inteso come la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, e dunque dalla complessiva superficie della stanza deve essere detratto non solo, ovviamente, lo spazio destinato ai servizi igienici, ma anche quello occupato dagli arredi fissi e da qualsiasi arredo dal peso consistente e dunque non agevolmente amovibile, ma costituente invece “ingombro”.

Trib. Ancona