“Lo spazio minimo individuale in cella collettiva deve essere inteso come la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, e dunque dalla complessiva superficie della stanza deve essere detratto non solo, ovviamente, lo spazio destinato ai servizi igienici, ma anche quello occupato dagli arredi fissi e da qualsiasi arredo dal peso consistente e dunque non agevolmente amovibile, ma costituente invece “ingombro”.
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