Il Tribunale «[…] dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimi-tà costituzionale dell’art. 4, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, per con-trasto con gli artt. 2, 3, 27, III comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, I comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i colloqui cui hanno diritto i detenuti o gli internati sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41 bis della L. 26 luglio 1975, n. 354 possono essere svolti a distanza con i figli minorenni mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui di-spone l’amministrazione penitenziaria e minorile»;
«[…] dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimi-tà costituzionale dell’art. 41 bis 2-quater lett. b), terzo periodo, della L. 26 lu-glio 1975, n. 354, per contrasto con gli artt. 2, 3, 27, III comma, 30, 31, se-condo comma, 32 e 117, I comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i colloqui sostitutivi con i figli minorenni possono essere autorizzati a distanza, in alternativa a quelli telefonici, con modalità audiovisive».
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