Il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha ritenuto che: visti gli articoli 134 Cost., e 23 e ss. L. 11 marzo 1953, n. 87, non è irrilevante e non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, co. 2-quater, lett. f), ord. pen., nella parte in cui impone che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi, per violazione degli artt. 3, 27, e 32 Cost.
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