La questione della illegittima emissione dell’OEI da parte del pubblico ministero italiano non può essere dedotta dinanzi al giudice italiano, nel caso in cui tale ordine sia stato emesso per acquisire una prova già disponibile nello Stato di esecuzione e la stessa sia stata definitivamente trasmessa da detto Stato. In que-sto caso la difesa può soltanto far valere la mancanza delle condizioni di ammissibilità della prova secondo l’ordinamento interno. Pertanto, l’utilizzabilità di prove acquisite all’estero mediante OEI è subordinata all’accertamento, da parte del giudice italiano, delle condizioni di ammissibilità dell’atto di indagine secondo le regole dell’ordinamento nazionale e del rispetto delle norme inderogabili e dei relativi principi fondamentali.
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