L’acquisizione all’estero della messaggistica criptata sulla piattaforma SKY-ECC, mediante OEI, non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p., pertanto, in tale ipotesi, l’attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase “statica”, dev’essere inquadrata nelle disposizioni dettate in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella prevista dall’art. 254-bis c.p.p., mentre se, avente ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase “dinamica”, dev’essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p., in materia di intercettazioni telematiche.
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