In tema di ordine europeo di indagine, è legittimo il provvedimento con cui il giudice nazionale dispone l’emissione di un ordine europeo di indagine diretto a ottenere la conservazione degli atti e della documentazione relativi ad attività investigative svolte in un altro Stato membro, al fine di consentire alla difesa di esercitare i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento dello Stato di esecuzione e di assolvere l’onere di allegazione dei fatti dai quali desumere l’eventuale violazione dei diritti fondamentali. Tale iniziativa non è qualificabile come abnorme, né determina una indebita stasi processuale, quando sia funzionale all’effettività del diritto di difesa e trovi fondamento nella disciplina dell’ordine europeo di indagine. Resta fermo che le contestazioni relative alle modalità di acquisizione della prova nello Stato di esecuzione devono essere proposte, in via ordinaria, dinanzi alle autorità di tale Stato, mentre il giudice dello Stato di emissione è tenuto a escludere l’utilizzabilità degli elementi acquisiti qualora ne accerti l’incidenza sui diritti fondamentali, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza europea e nazionale.
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