Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Parte civile/Ricorso in cassazione/Sequestro conservativo - Questione rimessa alle Sez. un., Cass., Sez. II, 26 maggio 2014 (c.c. 4 aprile 2014), P.c. Alizzi e altri

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La seconda Sezione penale della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni unite la questione se è ammissibile o meno il ricorso per cassazione della parte civile avverso le ordinanze del Tribunale del riesame che abbiano revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo.


Secondo i Giudici della Sezione semplice, la rimessione si è resa necessaria perchè sul punto è ormai consolidato un contrasto giurisprudenziale.


Da un lato, il primo orientamento nega la legittimazione in parola poiché la parte civile non è annoverata tra i soggetti aventi titolo a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 325, co. 1, c.p.p., atteso il contenuto testuale della disposizione.


Dall'altro, il secondo orientamento che ne riconosce invece la legittimazione afferma che, sebbene l'art. 325, co. 1, c.p.p. non indichi espressamente la parte civile tra i soggetti aventi titolo all'impugnazione, si deve tuttavia ritenere che la norma debba porsi in relazione al combinato disposto degli artt. 325, co. 2, e 318 c.p.p. i quali riconoscono la legittimazione in termini a chiunque vi abbia interesse.