Parte offesa/Costituzione parte civile/Pregiudiziale - Trib. Torino, G.i.p., (ord.) 28 gennaio 2014, A.A. e altri

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Fonte immagine: www.procura.torino.it


Segnaliamo un interessante pronuncia del Tribunale di Torino (G.i.p. Recchione) su alcune questioni sorte in relazione agli obblighi di interpretazione conforme che incombono sul giudice nazionale dopo l'emanazione della Direttiva 2012/29/UE in tema di costituzione di parte civile e diritti delle persone offese dal reato.


In particolare:


- se le persone offese hanno diritto di essere informate circa lo sviluppo del processo e se hanno diritto di partecipare ad ogni fase dello stesso; conseguentemente


- se gli offesi hanno diritto di vedere soddisfatta la pretesa risarcitoria nell'ambito del processo penale, e, infine,


- se hanno diritto al rimborso delle spese relative alla partecipazione al processo.


A riguardo il giudice territoriale ha stabilito che:


- sul primo punto, pur non essendo (ad oggi) previsto che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la decisione sul patteggiamento sia notificata agli offesi, se questi manifestano la volontà di partecipare a tale udienza non possano esserne esclusi; una volta ammessi a partecipare, gli stessi devono poter esser ascoltati, anche a mezzo del loro eventuale difensore;


- sul secondo quesito, nell'ambito del giudizio a prova contratta relativo all'applicazione della pena concordata, la scelta del nostro legislatore di escludere la possibilità di definire la pretesa risarcitoria non è in contrasto con le indicazioni dell'ordinamento sovranazionale e non richiede, pertanto, conformazioni interpretative;


- di conseguenza, da ultimo, non essendo la richiesta di costituzione di parte civile inammissibile in tale fase, non può essere posta la questione relativa al rimborso delle relative spese.