L'esclusione della particolare tenuità del fatto residuo non è incompatibile sul piano logico con l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste dal più grave reato di cui all'art. 6, lett. a), I. n. 210 del 2008, in quanto l'insussistenza di tale fatto non è incompatibile né con la sussistenza del reato di cui all'art. 6, lett. d), I. n. 210 del 2008, né con la valutazione di non modesta gravità della relativa condotta.
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