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La sentenza di non doversi procedere, di cui all’art. 469, co. 1-bis, c.p.p., non essendo l'imputato punibile per la particolare tenuità del fatto, presume che l'imputato medesimo ed il pubblico ministero consensualmente non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale.