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Il tribunale di Torino ha ribadito che il fatto di reato è riconducibile alla nuova causa personale di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p., disposizione introdotta dal d.lgs. 16.3.2015, n. 28, applicabile anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore in forza del principio di retroattività delle disposizioni penali di favore quale previsto dall’art. 2, co. 4, c.p.