La Sezione seconda della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio stabilendo che: "in caso di pena concordata, quando per uno dei reati per cui è stato ratificato l'accordo sia intervenuta l'abolitio criminis, il venir meno di uno dei termini essenziali del contenuto dell'accordo che ha portato al patteggiamento travolge l'intero provvedimento e impone l'annullamento per una nuova valutazione delle parti".
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