Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Patteggiamento/Confisca - Cass., Sez. III, 5 maggio 2014 (c.c. 6 marzo 2014), Bompadre, con osseravazioni a prima lettura di R. G. Grassia e T. Alesci

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La sentenza della Corte di cassazione qui proposta torna sull'orientamento recentemente consolidatosi in giurisprudenza, in tema di rapporto tra la sentenza emessa a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. e confisca per equivalente.


In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che "le parti, nel c.d. patteggiamento, non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, atteso che le suddette misure sono fuori dalla portata della loro disponibilità, e, nel caso in cui l'accordo riguardi anch'esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con riguardo alle parti dell'accordo riguardanti elementi in disponibilità delle parti". Pertanto - prosegue la Cassazione richiamando un precedente - in fattispecie di reati tributari "la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti".