Con il decreto annotato, il Tribunale di Rimini ha esaminato il problema della eventuale retroattività dell’art. 180, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, che oggi sanziona con una pura sanzione amministrativa pecuniaria la condotta dell’albergatore che non versi l’imposta di soggiorno incassata dai propri clienti, comportamento sino ad oggi qualificato in termini di peculato ex art. 314 c.p. Dopo avere dimostrato che detta disposizione ha natura puramente interpretativa, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che essa retroagisca ai fatti compiuti prima della sua entrata in vigore.
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