La Corte di Cassazione ha ritenuto che "ai fini della configurabilità del delitto di peculato mediante indebito utilizzo dei fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari è necessario che il rapporto tra il consigliere regionale e il denaro sia connotato da una disponibilità, materiale o giuridica, ma, in ogni caso, diretta del bene. A tal fine, dunque, ciò che rileva è il conferimento – per legge, in virtù di specifica delega o anche di una prassi interna all’ufficio – di un autonomo potere di “firma” che consenta al pubblico agente di disporre liberamente del denaro nel rispetto del vincolo legale di destinazione del denaro.
Va, invece, esclusa la configurabilità della disponibilità del denaro qualora il pubblico agente sia privo di tale autonomo potere di spesa e possa accedere al contributo stanziato solo previa presentazione di un’istanza di rimborso, corredata da documentazione giustificativa e soggetta a forme più o meno incisive di controllo".
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