Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Pedopornografia - Cass., Sez. III, 5 marzo 2014 (16 gennaio 2014), Stasi, con osservazioni a prima lettura di M. Lombardo

512011232110a.jpg

Fonte immagine: www.adiantum.it

Per l’integrazione del reato di cui all’art. 600-quater c.p. la condotta di detenzione può avere ad oggetto soltanto file a contenuto pedopornografico completi e già interamente scaricati e visionabili sul computer, e non singoli frammenti di file, non coordinati e sequenziali e, quindi, assolutamente illeggibili e inutilizzabili.


La detenzione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600-quater c.p. deve essere consapevole da parte dell’utente, nel senso che egli deve avere la volontà di detenere materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.