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Per l’integrazione del reato di cui all’art. 600-quater c.p. la condotta di detenzione può avere ad oggetto soltanto file a contenuto pedopornografico completi e già interamente scaricati e visionabili sul computer, e non singoli frammenti di file, non coordinati e sequenziali e, quindi, assolutamente illeggibili e inutilizzabili.
La detenzione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600-quater c.p. deve essere consapevole da parte dell’utente, nel senso che egli deve avere la volontà di detenere materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.