Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Pena - Cass., Sez. I, 30 aprile 2014 (ud. 18 marzo 2014), Russelli, con nota di S. Sartarelli

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La Suprema Corte di cassazione ha sottolineato che la discrezionalità attribuita al giudice in sede di commisurazione della pena è connotata normativamente in termini di discrezionalità "guidata" (art. 132 c.p.) attraverso l'obbligatoria indicazione dei motivi, da rapportarsi ai parametri alla cui stregua detto potere è esercitabile (art. 133 c.p.). Pur nell'ampiezza di tali parametri la Corte ha evidenziato che il puntuale adempimento dell'obbligo di motivazione in ordine alla scelta e alla commisurazione della sanzione rappresenta una garanzia irrinunziabile per il raggiungimento dei fini di giustizia e parità di trattamento, e non può ritenersi assolto attraverso un generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. non accompagnato da un'effettiva spiegazione dell'incidenza di tali criteri nel caso concreto.