Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Pena - Cass., Sez. V, 13 marzo 2014 (ud. 17 dicembre 2013), Valentini

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La Corte di cassazione ha stabilito che, attenendosi al dettato dell'art. 81, co. 2, c.p.,  il giudice di merito avrebbe dovuto determinare la pena per il reato più grave, modulandola tra il minimo di ventiquattro e il massimo di trenta anni di reclusione; apportare poi l'aumento per la continuazione, nei limiti tracciati dall'art. 78; ridurre in fine di un terzo il risultato conseguito, come imposto dall'art. 442, co. 2, c.p.p. per la scelta del rito abbreviato.