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La prima Sezione della Suprema corte ha statuito che la pena irrogata, a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 2001, deve essere ridotta, anche in relazione all'aumento a titolo di continuazione, ex art. 81 c.p., poiché è intervenuta una valutazione di minore gravità del reato assunto come più grave.