Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Permessi premio - Cass., Sez. V, 18 maggio 2022 (ud. 22 febbraio 2022), B., con nota di G. Maddaloni

Corte di cassazione

Ai fini della valutazione sulla concedibilità dei permessi premio ex art. 30 ter ord. penit. ai condannati non collaboranti, per i delitti ostativi di prima fascia di cui all’art. 4 bis. ord. penit., allorchè dagli elementi acquisiti possa escludersi sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, il giudice di sorveglianza è tenuto a procedere ad un esame in concreto, e a tutto campo, degli elementi “individualizzanti” del percorso rie-ducativo del detenuto, dal quale sia desumibile una prognosi attuale e pro futu-ro a recidere i legami criminali e a non riattivarli, sulla scorta dei principi espressi con la sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.