Ai fini della valutazione sulla concedibilità dei permessi premio ex art. 30 ter ord. penit. ai condannati non collaboranti, per i delitti ostativi di prima fascia di cui all’art. 4 bis. ord. penit., allorchè dagli elementi acquisiti possa escludersi sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, il giudice di sorveglianza è tenuto a procedere ad un esame in concreto, e a tutto campo, degli elementi “individualizzanti” del percorso rie-ducativo del detenuto, dal quale sia desumibile una prognosi attuale e pro futu-ro a recidere i legami criminali e a non riattivarli, sulla scorta dei principi espressi con la sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.
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