Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, co. 1, della legge 26 luglio 1975, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo per i delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere della quale sia stato partecipe, possa essere ammesso alla fruizione del permesso premio.
Contenuti correlati
- Infortuni sul lavoro - Corte d'ass. d'app. Torino, 28 febbraio 2013, Esphenhahn e altri, con nota di C. Santoriello
- 2013/3 - Pedro R. Torres Estrada, La importancia de la incorporación de protocolos de comunicación entre fiscales, policías y peritos en el nuevo sistema de justicia penal (el caso mexicano). Una propuesta de método para su diseño
- 2012/3 - Dimitar Markov, Organised criminal law group according to Bulgarian penal law
- 2012/3 - Maria Yordanova, Special intelligence means for collecting evidence of organized criminal activity in Bulgaria