La Corte EDU ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 8 § 2 della Convenzione a seguito di una particolare ingerenza del diritto del ricorrente al rispetto del suo domicilio, perché anche a uno stadio precoce dell'indagine non aveva avuto il beneficio dell'effettiva supervisione richiesta da uno Stato di diritto in una società democratica. Nessun giudice aveva esaminato la legittimità o la necessità del mandato per la perquisizione della casa, né prima né dopo l'ispezione. La legge italiana, dunque, secondo la Corte, non avrebbe previsto sufficienti garanzie a monte o a valle contro i rischi di abuso di potere o di arbitrarietà da parte delle autorità, in quanto non sarebbe previsto un effettivo e tempestivo controllo giurisdizionale e quello del Pm non può essere considerato tale, questa circostanza non permetterebbe neanche una riparazione all'eventuale abuso.
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