Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Poteri del giudice d’appello sulla prova – Cass., Sez. I, 8 novembre 2021 (ud. 29 settembre 2021), Spagnolo

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Immediatezza e appello – Nell’ipotesi in cui il pubblico ministero promuova appello contro una sentenza assolutoria, la corte distrettuale è tenuta, a mente dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., a rinnovare quelle sole prove dichiarative che, in base agli argomenti addotti nel gravame, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di prime cure e siano decisive per il vaglio della regiudicanda. Il principio vale anche con riferimento alle prove a discarico la cui rinnovazione venga chiesta dalla difesa a seguito dell’istanza istruttoria del pubblico ministero: altrimenti detto, va escluso l’obbligo per la corte d’appello di ripetere l’acquisizione delle prove a cui ritenga di attribuire il medesimo significato che già il giudice di primo grado aveva loro accordato. Così, se la difesa fa richiesta di sentire un testimone o un consulente sulle cui dichiarazioni il pubblico ministero appellante non ha mosso rilievi, non apparendone decisivo il nuovo ascolto, la corte distrettuale si limiterà ad un esame dei dicta sulle carte, basandosi sulla valutazione già espressa dal giudice di grado precedente. Un tale assetto non contrasta con il principio di immediatezza, essendo unicamente finalizzato ad evitare attività istruttorie inutili in appello, destinate a replicare, quanto a modalità e ad esiti, quelle già compiute in primo grado.

Ammissione della prova contraria – Qualora in primo grado l’imputato abbia esercitato il diritto alla prova, chiedendo ed ottenendo l’esame dei testimoni che avrebbero dovuto fornirgli l’alibi, in appello residua solo un problema di valutazione dell’evidenza già acquisita dal giudice di prime cure. Se questi ha ritenuto l’inattendibilità dei dichiaranti, pur giungendo, poi, all’assoluzione, a fronte dell’appello del pubblico ministero non sussiste un obbligo per la corte distrettuale di assumere nuovamente quelle prove orali: tanto deriva dall’art. 603, comma 1, c.p.p. che tratteggia un potere discrezionale per il giudice del gravame, di rinnovare l’istruttoria dibattimentale solo se ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. A nulla vale, infine, eccepire che la nuova escussione serva alla luce delle altre risultanze, riacquisite su impulso del pubblico ministero e sottoposte ad un vaglio nuovo, diverso da quello effettuato in primo grado: per le prove sulla cui valutazione la corte del gravame concordi con il giudice di precedente istanza, non c’è necessità di riassunzione e basterà un richiamo ai contenuti già in atti.

Poteri del giudice nell’acquisizione della prova – Anche in appello, durante la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, vale la regola per cui spetta al giudice intervenire ex art. 499, comma 6, c.p.p. per assicurare la pertinenza delle domande formulate dalle parti ai testimoni. L’esercizio indebito di questa prerogativa non ha valenza sul piano processuale, tranne che si traduca in un’indebita compressione, per parte giudiziale, del diritto dell’imputato ad effettuare il controesame; in quel caso, però, non ha luogo l’inutilizzabilità della deposizione, integrandosi una semplice nullità relativa, sanata ove la parte colpita dal vizio nulla eccepisca.