La Terza Sezione ha affermato che il termine di prescrizione del reato, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., si proroga, stante il richiamo dell’art. 159, ultimo comma, cod. pen., all’art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non sul termine massimo (corrispondente al termine ordinario già prorogato di un quarto, o di diversa frazione, per effetto di atti interruttivi).
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