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Il limite massimo di aumento del termine di prescrizione del reato, nei casi di interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 160 e 161 c.p., qualora applicato al delitto di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” ex art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000, è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 325, § 1 e 2, T.F.U.E., poiché tale normativa nazionale impedisce di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea. Vanno, pertanto, disapplicati gli artt. 160 e 161 c.p., nella parte in cui pongono un limite massimo all’aumento del termine prescrizionale, con l’effetto che, a seguito di ciascun atto interruttivo, la prescrizione ricomincia nuovamente a decorrere, senza alcun limite massimo e complessivo.