Al fine di disporre o confermare le confische obbligatorie speciali strutturate alla stregua della confisca urbanistica (tra cui rientra a pieno titolo la confisca dei beni di contrabbando ex art. 301, d.P.R. n. 43/1973, a cui rinvia la disciplina relativa ai reati di omesso pagamento dell’IVA all’importazione) è richiesto, quanto meno, l’accertamento incidentale di merito sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità dell’imputato, non essendo sufficiente la mera valutazione circa la sussistenza del nesso pertinenziale tra la res oggetto della confisca e il reato presupposto. A tal fine, qualora il reato si sia estinto per prescrizione prima dell’instaurazione del processo, il giudice dell’archiviazione non può procedere a un accertamento che, se pure incidentale, abbia comunque il carattere dell’accertamento di merito; né potrebbe il giudice dell’esecuzione procedere per la prima volta ad una siffatta valutazione nell’ambito dell’incidente d’esecuzione ex art. 676 c.p.p.
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