Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Prescrizione - Cass., Sez. IV, 26 febbraio 2016 (ud. 25 gennaio 2016), Tormenti ed altri, con nota di G. Civello

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La disapplicazione degli artt. 160 e 161 c.p., nella parte in cui prevedono un limite massimo del termine prescrizionale nei casi di interruzione della prescrizione, non può operare qualora difetti in concreto uno dei requisiti previsti dalla sentenza “Taricco” della C.G.U.E. (nella specie, difettava il requisito della “gravità” della frode), ovvero qualora il termine prescrizionale fosse già interamente decorso al momento dell’emanazione della sentenza “Taricco”, essendo così maturata una sorta di diritto quesito in capo all’imputato.