Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Prescrizione/Dichiarazioni spontanee - Cass., Sez. un., 6 febbraio 2014 (ud. 28 novembre 2013), Citarella e altri, con nota di A. Patanè

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La Sezione feriale della Corte di cassazione rilevato che vi era un contrasto interpretativo sulla rilevanza della richiesta di patteggiamento come rinunzia alla prescrizione, lo scorso agosto aveva rimesso i ricorsi alle Sezioni unite sui quesito di diritto "se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato e il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscono una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile".


Le Sezioni unite hanno così affermato che la soluzione della quaestio iuris postula che sia acquisito in processo il presupposto fattuale della relativa enunciazione e cioè che l'essersi verificata la prescrizione rispetto alla richiesta di patteggiamento, che abbia ottenuto l'assenso del p.m., possa intendersi come tacita rinuncia a farla valere.


I quesiti posti dal Supremo Collegio hanno riguradato, dunque, quello relativo alla efficacia interruttiva delle dichiarazioni spontanee e quello, subordinato, riguardante all’ambito di esplicazione di detta, eventuale, efficacia nei confronti dei coimputati.


Quanto al primo, hanno affermato che le dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea all’autorità giudiziaria sono idonee ad interrompere la prescrizione, al pari dell’interrogatorio, purché all’indagato siano stati contestati i fatti addebitati. Pertanto, le dichiarazioni rese dall’indagato in sede di presentazione spontanea possono dispiegare efficacia interruttiva, al pari dell’interrogatorio, quando siano rese alla autorità giudiziaria (e non dunque alla polizia giudiziaria) e quando siano rese in esito a contestazione del fatto per cui si procede.


Quanto al secondo, hanno rilevato che la risposta è offerta dall’impianto codicistico, nell'art. 161, co. 1, c.p. secondo cui la sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato essendo pacifico che tale effetto estensivo prescinde dalla contestuale valutazione procedimentale delle posizioni dei concorrenti, al punto da estendersi anche a coloro che vengono imputati del reato in un momento successivo.