In merito alla sospensione della prescrizione introdotta a causa dell’emergenza da Covid-19, si rende nota l’informazione provvisoria della decisione con cui la Corte di cassazione ha affermato che
"la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 83 comma 4 del d.l. 18 marzo 2020, n. 18 non viola il principio di irretroattività delle legge penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost, in quanto, premessa la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione (Corte cost. n. 115 del 2018), la durata della sospensione, dovuta a fattore esogeno (emergenza sanitaria), ha carattere generale, proporzionato e temporaneo, così realizzando un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessun dei quali è assoluto e inderogabile"
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