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La disciplina della prescrizione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251 è più favorevole di quella sopravvenuta nel caso di omicidio pluriaggravato punito con l’ergastolo, in quanto in base ad essa, nel caso di concessione di attenuanti prevalenti o anche equivalenti, risulta irrogabile solo una pena temporanea, per modo che il reato è soggetto a prescrizione, diversamente da quanto previsto dall’attuale art. 157, co. 8, c.p.