La presunzione di innocenza comporta l’impossibilità di ritenere colpevole chi, sottoposto a procedimento penale, abbia beneficiato di una decisione di improcedibilità - nel caso di specie per sopravvenuta amnistia - senza che sia stato reso un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa.
Anche in base alla legislazione nazionale applicabile nel caso in esame, si è escluso che il semplice fatto di aver prestato consenso all’applicazione dell’amnistia abbia comportato una rinuncia – consapevole e chiara - alla presunzione di innocenza ed al diritto a non contribuire alla propria incriminazione.
Quando, nel corso di un procedimento ulteriore a quello penale ed a quest’ultimo strettamente collegato, il giudice civile adotti una decisione implicante affermazione di responsabilità penale – come nella specie avvenuto con riguardo alla ritenuta legittimità del licenziamento intimato per furto sul luogo di lavoro – trovano applicazione le garanzie dell’art. 6 § 2 Cedu, di cui nel caso esaminato è stata riconosciuta la violazione per essere stato desunto il riconoscimento della colpevolezza dalla richiesta di applicazione dell’amnistia in sede penale.
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