Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Prevenzione - Cass., Sez. I, 14 marzo 2014 (ud. 26 febbraio 2014), Mancuso, con nota di R.G. Grassia

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La Corte di cassazione ha affermato che nel procedimento di prevenzione deve essere garantito all'interessato il rispetto al principio del contraddittorio anche in ordine alla diversa qualificazione giuridica della domanda operata ex officio dall'autorità giudiziaria; quindi la parte ha diritto di rappresentare le ragioni di merito relative ai presupposti e alle condizioni della nuova domanda di misura di prevenzione.