La violazione dei criteri di attribuzione degli affari alla Procura Europea, con conseguente esercizio dell’azione penale da parte di una Procura della Repubblica, non vizia il provvedimento adottato dal giudice territorialmente competente secondo le regole ordinarie in quanto normativa speciale relativa alle funzioni di EPPO di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 9 del 2021, n. 9, lascia "ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice" nazionale, dettando un disciplina che riguarda solamente i rapporti interni tra le Procure nazionali e i Procuratori europei delegati (PED)
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