Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Prova - Cass., Sez. VI, 21 febbraio 2025 (10 ottobre 2024), C. ed altri

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La Sesta Sezione penale della cassazione mette un argine a quei reiterati cedimenti giurisprudenziali in tema di limitato controllo di legittimità nel procedimento di tipo indiziario, recuperando come irrinunciabile la verifica della centralità della certezza del singolo dato indiziario, senza di che neppure è a parlarsi di concretezza, di precisione e di concordanza.
Così facendo, viene posto un punto auspicabilmente fermo alla affiorante tendenza alla regressione verso quella cultura (forse meglio: incultura) del sospetto che si credeva da tempo estirpata dalle aule di giustizia.
In effetti, come risulta affermato e ribadito nella parte motiva, la sentenza che si segnala è intervenuta su un processo senza prove dove a farla da padrone sono state congetture e illazioni, epperò essendo un processo che aveva inglobato una mole elefantiaca di dati conoscitivi, era sicuramente da considerarsi tipicamente indiziario.
Ma nel procedimento indiziario non vale più quel libero convincimento del giudice che Cordero cinquant’anni fa poteva qualificare ancora come “onnivora potenza superlogica” che consentiva al giudice penale di utilizzare tutto quanto più gli aggrada, perché almeno a far data dal 1989 il c.d. nuovo codice ha imbrigliato la valutazione giudiziale degli indizi che devono rispettare ben precisi criteri, codificati e legati alle regole di esperienza.
Ed è appunto ai criteri di valutazione degli indizi che è ineludibile fare ricorso anche in tema di premeditazione e di causalità della condotta omicidiaria, donde l’applicabilità della regola di giudizio espressa dall’artt. 192, co. 2, c.p.p.
Sarebbe un fuor d’opera riepilogare qui il decalogo della prova per indizi, oggetto di copiosa esperienza giurisprudenziale.
Al riguardo, non è forse inutile ricordare con le parole della sentenza a Sezioni Unite, 26/6 – 14/10/2014, n. 42979, Squicciarino, che lo scrutinio della prova indiziaria “… si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esal-tata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto…” (Rv. 260017-8).
Il complessivo compendio conoscitivo deve poi essere valutato sulla base della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che “… impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana…” (Cass., Sez. I, 21/5 – 29/7/2008, n. 31456, Franzoni, Rv. 240763; e pressoché in termini, Id., Sez. II, 19/12/2014 – 21/1/2015 n.2548, Segura, Rv. 262280).
HIC SUNT LEONES, verrebbe da dire.
Nello specifico, conclude la sentenza che qui si segnala, risultava una situazione di caos assoluto dove la costellazione indiziaria non portava univocamente a una sola soluzione possibile, mentre tutto rimaneva all’infimo livello di congetture, ipotesi e teoremi, con smentita derivante dalla perizia assunta in sede di rinnovazione istruttoria in appello che, se non integrava una prova liberatoria piena, quanto meno accredita una soglia di dubbio sicuramente non superabile secondo i criteri invalsi.
Ma il processo penale non è come i gialli di Agatha Cristie, che hanno sempre una soluzione plausibile, anche se individuata attraverso un improbabile coup de teatre. Nel processo penale a farla da padrone è il dubbio, con tutte le sue implicazioni e conseguenze.