Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Prova - Cass., Sez. VI, 4 maggio 2015 (c.c. 25 febbraio 2015), Accomando ed altri

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La Sezione sesta della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale, poichè l'esposizione dei motivi dimostra innanzitutto che tutte le doglianze
attengono non a carenze di motivazione o errori logici della sentenza, ma riguardano fondamentalmente il tema dell'apprezzamento delle prove. Inoltre, l'ufficio impugnante, piuttosto che confrontarsi con la motivazione della Corte di Appello individuando eventuali errori di valutazione da parte dei giudici di merito, riconsidera autonomamente - e parzialmente - il materiale probatorio suggerendo una diversa lettura dello stesso, di fatto chiedendo che questa Corte proceda ad una autonoma rivalutazione dei fatti che, invece, in questa fase è del tutto
preclusa.